Roma, 31 Gennaio 2014. Le etichette per frutta e verdura sono
obbligatorie. Nel cartellino esposto vanno indicati:
1. Prezzo.
2. Varieta' (es. mele golden).
3. Categoria. Sono tre: extra, 1° e 2°.
4. Provenienza. Obbligatoria l'indicazione dello Stato (es. Italia),
facoltativa quella di una regione o zona (es. Sicilia o Cilento) (1).
Chi non adempie a tale obbligo e' soggetto alla sanzione
amministrativa che va da 350 a 15.500 euro. All'obbligo di
etichettatura non sono tenuti i coltivatori che vendono direttamente
al consumatore. Da una nostra indagine a Roma abbiamo riscontrato il
rispetto della norma nella grande distribuzione organizzata, mentre
lascia a desiderare quella nella piccola distribuzione, cioe' nei
cosiddetti mercati rionali. Non comprendiamo, inoltre, il motivo della
esenzione dell'obbligo delle etichette per i coltivatori diretti,
cioe' di coloro che un tempo si chiamavano contadini e oggi
imprenditori agricoli. Sarebbe opportuno che chi deve effettuare
controlli si impegnasse a far rispettare la legge in vigore e
tutelasse consumatori e agricoltori, imponendo l'obbligo delle
etichette anche ai contadini, ovvero agli imprenditori agricoli.
(1) Per approfondimenti si veda:
http://sosonline.aduc.it/scheda/etichettatura+alimenti_15469.php
Primo Mastrantoni, segretario Aduc
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