Il sistema che si sta completando
per quanto concerne il quadro normativo di riferimento dell’assistenza
sanitaria integrativa e complementare rappresenta il punto di approdo di un modello
giuridico perfezionato in oltre 100 anni di storia e di diritti
costituzionalmente riconosciuti.
Il progressivo
invecchiamento della popolazione, il miglioramento costante delle tecniche
medicali, lo sviluppo intenso della ricerca medica e l’ampliamento scientifico dei campi di
attività della medicina moderna rappresentano elementi che determinano un dato
certo: l’impossibilità dello Stato di sostenere le spese di un’assistenza
sanitaria pubblica diffusa.
La soluzione, piaccia o non
piaccia, non può che essere la concentrazione delle risorse a disposizione
verso la tutela delle fasce economicamente più deboli della popolazione con il
progressivo incremento della spesa sanitaria che rimane a carico delle fasce di
reddito medio, medio-alto ed alto.
Un concetto logico e
matematico inopinabile che consente di comprendere la ragione per la quale una
percentuale sempre maggiore della popolazione italiana e’ chiamata a
contribuire di tasca propria ai costi sanitari sostenuti dagli individui e
dalle famiglie.
L’importante è anche
comprendere che noi cittadini possiamo integrare, però utilizzando il nostro
denaro ma a costi contenuti, le spese sanitarie necessarie in quanto ci sono a
disposizione valide soluzioni integrative e complementare consolidate.
Il modello sanitario
garantito dallo Stato costituisce infatti il cosiddetto primo pilastro della
sanità integrativa. Tale pilastro può essere integrato dal secondo pilastro,
ormai definito sia giuridicamente che socialmente, rappresentato dai Fondi
Sanitari e dalle Società di Mutuo Soccorso.
Tutti i cittadini hanno da
tempo la possibilità di mutuarsi, nel vero senso della parola, tra di loro,
generalmente per categorie omogenee, versando dei contributi a delle società
senza scopo di lucro nelle quali ciascuno di essi è, di fatto, socio nonché
rappresentato nel modello gestionale ed operativo.
Le Società di Mutuo Soccorso,
caratterizzate da un modello legislativo in vigore da oltre 100 anni di storia e
confermato oltre che adeguato nel corso del tempo (da ultimo l’art.23 del D.
Lgs. 179/2012), ed i Fondi Sanitari, disciplinati da un inquadramento giuridico
sostanziato diffusamente negli ultimi venti anni, costituiscono le uniche forme
societarie ed associative autorizzate ad operare nel secondo pilastro
dell’assistenza sanitaria integrativa.
Parallelamente a quanto è
avvenuto nel sistema previdenziale, ove i diritti pensionistici hanno sofferto
della stessa logica evolutiva econometrica oggi vissuta dal diritto all’assistenza
sanitaria determinando la nascita di un sistema in cui la pensione garantita
dallo stato potesse essere integrata dai Fondi Pensione, anche nel sistema
sanitario l’assistenza di base garantita dallo stato viene integrata dal
secondo pilastro gestito da Fondi Sanitari e Società di Mutuo Soccorso,
peraltro legittimati altresì all’erogazione delle prestazioni sanitarie
integrative nell’ambito delle contrattazioni collettive nazionali (CCNL).
La costituzione, le leggi,
le normative, la storia, la logica, l’interesse sociale non solo in Italia ma
anche in tutti i paesi europei dicono questo.
Sicuramente i volumi
economici in gioco nel quadro sopra descritto attirano anche l’interesse
dell’imprenditoria privata nei confronti del secondo pilastro dell’assistenza
sanitaria, ma, oltre a negare più di 100 anni di diritti giuridicamente
consolidati, sarebbe un grave errore economico e sociale trascendere
dall’aspetto mutualistico puro per aprire tale mondo alla gestione
privatistica.
Nel campo della sanità
integrativa sempre più spesso si sente parlare di asimmetrie legislative e fiscali, di rispetto delle
regole, di diritti acquisiti da parte di quei soggetti privati che raccontano
di vantare un presunto diritto alla gestione mutualistica privo, però, di fondamento,
Ma le regole ci sono e sono
chiare e definite: la gestione privatistica dell’assistenza sanitaria
integrativa e complementare deve operare in un ulteriore livello sistemico che
è quello definito come terzo pilastro, al quale coloro che ne hanno le possibilità
economiche possono rivolgersi per integrare ulteriormente le loro garanzie di
assistenza sanitaria.
Pensare che le norme che
regolano i soggetti privati che operano nel terzo pilastro dell’assistenza
sanitaria integrativa e complementare debbano essere applicate ai soggetti
mutualistici che operano nel secondo pilastro è un illogico giuridico ed una
violazione costituzionale.
Se i soggetti privati
ambiscono ad operare nel perimetro definito del secondo pilastro debbono farlo
secondo le regole stabilite, nel rispetto dei veri principi mutualistici e
tramite i modelli societari a questo preposti, senza ricorrere a modelli
ibridi, come per esempio la creazione di Casse di Assistenza Sanitaria “ad hoc”
finalizzate esclusivamente a consentire a prestazioni private la fruibilità dei
vantaggi fiscali garantiti dalla legge alle prestazioni mutualistiche, con un
modello che ad un attento esame rappresenta un sistema “posticcio” e forse
anche elusivo.
E se il nostro paese vuole
crescere veramente da un punto di vista economico, sociale, politico ed
organizzativo deve necessariamente abbandonare le logiche corporativistiche che
hanno determinato la creazione di modelli nei quali tutto è possibile e nulla è
certo iniziando a seguire con coerenza
le regole costituzionali, applicando con convinzione le leggi esistenti,
attenendosi alle norme giuridiche e sociali vigenti.
E questo vale anche nel
settore dell’assistenza sanitaria integrativa e complementare nel quale
l’A.N.S.I. (Associazione Nazionale Sanità Integrativa), che rappresento con
grande orgoglio in qualità di Presidente, sempre vigila e sempre vigilerà
affinché il diritto alla salute di ciascuno di noi sia garantito da sistemi
giuridicamente coerenti, socialmente utili, economicamente sostenibili e non
gestito con modelli creati solo per interessi corporativi.
Roberto Anzanello
Presidente Associazione
Nazionale Sanità Integrativa.
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