L’indennità di accompagnamento – si chiarisce – è una prestazione economica erogata dall’Inps a domanda dell’interessato e previ i necessari accertamenti. E’ riconosciuta a chi ha un’invalidità civile nella misura del 100 per cento, con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti normali della vita quotidiana senza l’ausilio di un altro soggetto. In questi casi, l’indennità spetta indipendentemente dall’età e dalle condizioni di reddito del beneficiario.
Essa è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative, con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali. Per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, oltre ai requisiti sopraindicati, è necessario che il richiedente sia cittadino italiano, cittadino comunitario iscritto all’anagrafe del Comune di residenza o cittadino extracomunitario titolare del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 del T.U. immigrazione e abbia la residenza stabile e abituale nel territorio della Repubblica.
In caso di soggetti di età superiore a 65 anni e 3 mesi, il beneficio è subordinato alla sussistenza di difficoltà nello svolgimento dei compiti e delle funzioni tipici della loro età. Per quanto riguarda, invece, i minorenni, dal 25 giugno 2014 è previsto che il godimento dell’indennità di accompagnamento comporti l’automatico riconoscimento, senza bisogno di presentare un’apposita domanda né di sottoporsi a ulteriori specifici accertamenti, della pensione di inabilità al compimento dei 18 anni. In ogni caso è necessario dimostrare la sussistenza dei requisiti reddituali.
Nonostante la presenza dei requisiti prescritti dalla legge per poter beneficiare dell’indennità, essa, in determinate ipotesi, è comunque esclusa. Si tratta dei casi in cui il soggetto sia ricoverato gratuitamente in un istituto o percepisca un’indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo in ogni caso il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Per il 2015, l’ammontare mensile dell’indennità di accompagnamento è pari a €508,55. Essa è esente dall’Irpef. Il pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e coloro che ne beneficiano sono tenuti a presentare annualmente una relazione annuale relativa alla permanenza delle condizioni che consentono di ottenere l’erogazione.
Per presentare la domanda occorre prima richiedere al medico di base il “certificato medico introduttivo”, con il relativo codice identificativo da allegare alla domanda. Poi la domanda va presentata per via telematica sia attraverso i servizi online dell’Inps (a cui si accede tramite Pin), sia attraverso patronati o associazioni di categoria che hanno a disposizione in loco canali telematici.
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