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lunedì 27 aprile 2015

Il Consiglio di Stato apre definitivamente alle Mutue Soccorso











Adito da Mutua Basis Assistance, il Consiglio di Stato ha stabilito”senza dubbio” l’esistenza della “capacità tecnica” e dell’ idoneità finanziaria delle  Società di Mutuo Soccorso nello svolgimento  di servizi assistenziali, ergo di coperture sanitarie, analogamente a una compagnia di assicurazioni.
 
Con estrema soddisfazione MBA comunica che l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia del Demanio innanzi al Consiglio di Stato è stato accolto.
La lite trae spunto dal ricorso proposto da MBA al T.A.R. Lazio con cui la società di mutuo soccorso ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara per l’aggiudicazione del servizio di assistenza sanitaria integrativa per il personale impiegatizio e quadro dell’Agenzia del demanio.
L’esclusione era stata giustificata dalla mancanza del requisito economico-finanziario richiesto e consistente nell’aver raccolto, nel triennio 2010-2013, un ammontare di premi nel ramo assicurativo malattia di importo non inferiore ad euro 1.500.000.
MBA ha sostenuto che il suddetto requisito fosse da interpretarsi in senso a-tecnico e, pertanto, ben poteva riferirsi anche ai contributi raccolti da una società di mutuo soccorso.
Il T.A.R. ha rigettato il ricorso sostenendo che la presenza di un simile requisito ammetteva la partecipazione alla gara degli enti assistenziali (quali le società di mutuo soccorso) solo in compartecipazione con una Compagnia di Assicurazioni.
Certa delle proprie ragioni, MBA ha impugnato la sentenza di primo grado ed il Consiglio di Stato ha ritenuto di accogliere l’appello proposto.
I motivi alla base della decisione assunta dal Consiglio di Stato concernono principalmente la carenza di trasparenza ed intellegibilità del bando che in alcune sue diposizioni risulta addirittura “illogico”.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la corretta interpretazione del bando di gara avrebbe legittimato la partecipazione degli enti assistenziali sia individualmente che congiuntamente ad una Compagnia di Assicurazione. 
Unica condizione richiesta agli enti assistenziali ai fini della partecipazione era l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari mentre le Compagnie di Assicurazione avrebbero dovuto anche dimostrare il possesso del requisito relativo all’importo complessivo di premi raccolti.
Scopo della gara era, d’altronde, quello di assicurare l’Agenzia del Demanio circa la capacità dei soggetti partecipanti di gestire un servizio di pari entità a quello che si intendeva appaltare.
Per cui, il Consiglio di Stato, ha ritenuto illogico interpretare una diposizione del bando di gara nel senso in cui conduca all’esclusione di un ente mutualistico che possiede “senza dubbio la capacità tecnica in relazione al servizio oggetto di affidamento e che la propria idoneità finanziaria ha dimostrato producendo la documentazione afferente allo svolgimento di servizi analoghi per congruo importo”.
Ciò detto, è stato pertanto riconosciuto che la capacità di erogare le coperture sanitarie richieste dalle stazioni appaltanti può rinvenirsi anche in capo alla società di mutuo soccorso che - per sua natura - raccoglie contributi invece che premi purché abbia comunque un’idonea capacità finanziaria.

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