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venerdì 15 maggio 2015

L’ASIMMETRIA DELLE SIMMETRIE

                               

Il Presidente A.NA.PRO.M. interviene a sostegno del ruolo del Promotore Mutualistico
 
Diviene necessità professionale oltre che doveroso impegno intervenire, in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale dei Promotori Mutualistici, in merito ad alcune prese di posizione apparse on line relativamente alla figura ed al ruolo del Socio Promotore Mutualistico.

Necessità professionale perché come responsabile di un’associazione che rappresenta una categoria professionale non posso tacere dinanzi ad alcune affermazioni fuorvianti e, forse, anche strumentali.

Doveroso impegno perché è opportuno che un argomento come la sanità integrativa richieda una corretta lettura della situazione sia da un punto di vista storico che da un punto di vista legislativo.

Il dibattitto che viene affrontato da più parti al momento riguarda il ruolo delle Società di Mutuo Soccorso e dei Soci Promotori Mutualistici rispetto a quello delle Società di Assicurazione e degli Intermediari Assicurativi nell’ambito della distribuzione delle prestazioni integrative a copertura delle spese sanitarie dei cittadini.

Reputo che per affrontare con approccio rigoroso e scientifico un qualsiasi argomento sia necessario fornire le corrette informazioni fondate su fatti e norme vigenti e non su valutazioni e/o considerazioni soggettive di carattere interpretativo.

Quindi in modo decisamente sintetico e pragmatico desidero sottolineare che:

1. Società di Mutuo Soccorso e Compagnie di Assicurazione rappresentano due soggetti e due modelli operativi distinti e non sovrapponibili nel campo della sanità integrativa come, peraltro, qualsiasi legislatore ha tenuto a specificare con le precise disposizioni emanate a partire dal Regio Decreto del 1886 all’art. 3 della legge 1886/3818 fino al disposto del decreto legge 179 del 2012 convertito in legge 221 il 17 dicembre 2012 (passando anche attraverso diverse norme fiscali e la legge istitutiva dei Fondi Sanitari) che mai e poi mai hanno delineato una qualsiasi analogia tra i due differenti modelli operativi. Le disposizioni legislative in vigore hanno definito precisamente i ruoli dei diversi soggetti operanti nel campo della sanità integrativa:(i) le Società di Mutuo Soccorso (insieme agli enti e alle casse aventi esclusivo fine assistenziale) sono state individuate quali soggetti primari cui è stata demandata l’erogazione delle forme di assistenza integrativa; (ii) le Imprese Assicurativevengono in rilievo esclusivamente quali soggetti fornitori di servizi agli enti mutualistici che decidano discrezionalmente di avvalersene nell’ambito della propria attività (per il cui svolgimento lo stesso legislatore prevede, di norma, l’autogestione);

2. La scelta legislativa, costante da oltre cento anni,è dunque ben chiara nel senso che l’accesso al sistema della sanità integrativa debba avvenire in forma mutualistica e non in forma di assicurazione a premio in quanto la prima è basata su contratti associativi sottoscritti da soci interessati alle prestazioni assistenziali sanitarie nell’ambito di una struttura non lucrativa mentre la seconda è fondata su un contratto individuale di scambio sottoscritto tra un imprenditore ed i propri clienti da cui ne consegue che, poiché gli effetti di un qualsiasi contratto dipendono dalla sua forma e dal contenuto giuridico,la sintesi del rapporto è sostanzialmente differente e deve necessariamente rispondere a regole differenti, anche ove le compagnie assicurative abbiano come origine societaria la forma di mutua assicuratrice poiché esiste una chiara e precisa distinzione, legislativa e normativa, tra la mutualità diretta non intermediata delle prime e la mutualità indiretta intermediata delle seconde.

3. Di fatto per le Imprese Assicurative la Sanità Integrativa rappresenta uno dei vari campi di azione ove le risorse economiche dei clienti sono gestite da un imprenditore terzo e distribuite da professionisti terzi che operano anche in altri settori,mentre per le Società di Mutuo Soccorso la Sanità Integrativa rappresenta l’esclusivo ambito di attività gestita dai soci e promossa sempre da soci. Quanto detto determina, evidentemente, la necessità di sottoporre i due diversi modelli organizzativi ed operativi, da un lato quello della vera e propria mutualità di Società di Mutuo Soccorso, Casse di Assistenza Sanitaria e Fondi Sanitari e dall’altro quella della mutualità mediata delle Imprese Assicurative,a differenti controlli che il legislatore ha specificatamente disciplinato in modo altrettanto diverso e specifico;

4. Anche sotto il profilo della dottrina societaria è impossibile formulare qualsiasi analogia tra le Società di Mutuo Soccorso, tramite quali si attua il diritto all’assistenza sanitariaproprio di ogni cittadino come sancito dalla Costituzione, avendo essecome obiettivo la soddisfazione dei bisogni di assistenza sanitaria ed economica dei soci in caso di necessità, e le Imprese Assicurative, che non sono altro che vere e proprie società commerciali, aventi come obiettivo la ricerca del profitto e la distribuzione degli utili per i propri azionisti anche quando sono costituite sotto forma di mutua assicuratrice.Anche in questo caso, il legislatore ha storicamente legiferato ed ultimamente confermato che le prime debbano rispondere a precise regole di controllo adeguate al modello mutualistico mentre le seconde debbano rispettare precisi criteri fondati sulle logiche proprie delle società per azioni;

5. La grande diversità tra i due modelli ha imposto ed impone tutt’oggi che regole societarie, fiscali, normative, operative differenti siano applicabili in modo differenziato anche a chi promuove servizi che, nel settore della sanità integrativa, in quanto vanno a soddisfare bisogni analoghi,possono apparire a prima vista concettualmente simili pur essendo profondamente diversi in quanto gestiti da soggetti differenti e strutturati in maniera giuridicamente diversa. Da un lato il Socio Promotore Mutualistico è, appunto, un socio di una Società di Mutuo Soccorso che in base alle disposizioni statutarie riceve specifici incarichi per la divulgazione dei fini, compiti e attività della società, mentre dall’altro lato l’Intermediario Assicurativo è un imprenditore autonomo che sulla base di un contratto commerciale riceve incarico da un altro imprenditore, quale è l’Impresa Assicurativa, per collocare, esclusivamente in una logica commerciale, i prodotti di quest’ultima ed è quindi piuttosto ovvio che le due attività debbano sottostare a normative diverse;

6. Come ha insegnato anche la Corte Costituzionale a partire dalla sentenza del 9 luglio 1958, a situazioni diverse non può essere imposta un’identica disciplina in quanto ciò determinerebbe una conseguenza costituzionalmente illegittima per violazione del principio dell’uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione Italiana; e questo vale a maggior ragione avendo riguardo al Socio Promotore Mutualistico e all’Intermediario Assicurativo ove il rapporto che collega il Socio Promotore Mutualistico alla Società di Mutuo Soccorso è di tipo associativo (ed è finalizzato ad allargare la base associativa) mentre il rapporto che collega l’Intermediario Assicurativo all’Impresa Assicurativa è di tipo contrattuale (finalizzato alla conclusione di contratti sinallagmatici di scambio);

7. Le norme che regolano l’attività di intermediazione assicurativa sono finalizzate a tutelare gli assicurati dal comportamento di soggetti che rispondono a regole e principi etici di tipo imprenditoriale mentre le norme che regolano l’attività del Socio Promotore Mutualistico sono ricomprese in quelle che determinano gli ambiti di attività di un socio che promuove gli ideali mutualistici tramite l’ampliamento della compagine sociale, da cui ne discende che sarebbe oltre che illegittimo anche sostanzialmente improprio applicare all’uno le norme dell’altro;

8. L’attività di proselitismo operata da un Socio Promotore Mutualistico nell’ambito dell’incarico ricevuto soggiace già attualmente a norme che il legislatore ha appositamente, scientemente e volutamente differenziato dalle norme a cui soggiace un Intermediario Assicurativo che svolge un’attività con fini esclusivamente commerciali, il che determina come già attualmente il sistema sia adeguato, coerente ed opportunamente legiferato.

Ho voluto appositamente effettuare questa analisi storica, legislativa e normativa, peraltro sostenuta da insigni giuristi e da una confermata visione europeista sul mondo delle Società di Mutuo Soccorso e dei Soci Promotori Mutualistici, per rendere edotti tutti coloro che operano nel campo della Sanità Integrativa ed anche i cittadini interessati all’argomento come le comunicazioni non possano essere diramate sulla base di competenze parziali e visioni strumentali e nemmeno, principalmente, a difesa di interessi corporativi ma debbano poggiare su rigorosi approfondimenti.

Questo in quanto stiamo dissertando su un argomento di primaria importanza, quale è la salute dei cittadini, che non può essere affrontato in una logica basata sull’improvvisazione o sull’interesse imprenditoriale ma deve essere considerato un diritto sancito dalla costituzione, quale appunto è.
Da sempre ed ancora più oggi le regole esistono (e sono state più volte confermate) sia per le Compagnie di Assicurazione e gli Intermediari di Assicurazione che per le Società di Mutuo Soccorso ed i Soci Promotori Mutualistici e sono regole strutturate, legiferate, operate in modo differente per soggetti differenti.

Semplicemente pensare che le regole degli uni siano applicabili agli altri o viceversa significa imboccare una strada errata che determina ipotesi di illegittimità costituzionale, irregolarità giuridica e incoerenza professionale in nome di una supposta “simmetricità” che invece di sostenere e mantenere la corretta impostazione determinerebbe una evidente “asimmetricità” creando il paradosso scientifico della “asimmetria delle simmetrie”.

L’Associazione Nazionale dei Promotori Mutualistici, che rappresento, non percorrerà mai la strada di avocare regole proprie da applicarsi ad altre attività professionali, forte anche della sua recente iscrizione al Registro della Trasparenza della Commissione Europea, ma cercherà sempre, come da carta statutaria, di garantire e mantenere la professionalità dei propri associati operando per adeguarla ai tempi e rendere un corretto servizio a tutti i cittadini nel rispetto non solo del proprio ruolo bensì dei ruoli di tutti.

Il Presidente
Luciano Dragonetti

Leggi l'articolo originale clicca qui

www.anaprom.it 

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